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[1]La convenzione 30 ottobre 1894, stipulata tra il ministro del tesoro e la Banca d'Italia ed approvata con R. decreto 10 dicembre 1894, n. 553, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486, per quanto riguarda l'esercizio del servizio della tesoreria provinciale, e' prorogata fino al 31 dicembre 1913.
[2]La cauzione di L. 90 milioni che la Banca d'Italia e' tenuta a prestare a garanzia del servizio della Regia tesoreria provinciale, di cui all'art. 10 della convenzione predetta, potra' essere costituita fino alla concorrenza di L. 40 milioni, mediante annotazione di vincolo sui titoli gia' dati in malleveria dalla Banca medesima per il servizio di ricevitoria provinciale delle imposte dirette. 1
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1912.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Tedesco - Facta - Nitti.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 dicembre 1913, n. 1393
1La L. 31 dicembre 1913, n. 1393 ha disposto (con l'art. 1, commi 2 e 3, della Convenzione allegata) che "La cauzione da prestarsi dalla Banca d'Italia a garanzia della gestione della R. tesoreria, cosi' nel Regno come nelle Colonie, e' fissata nella somma complessiva di lire centodieci milioni. Ad estensione del disposto dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1912, n. 1346, siffatta cauzione potra' essere costituita, fino alla concorrenza di lire sessanta milioni, mediante annotazione di vincolo sui titoli dalla Banca dati in cauzione per l'esercizio delle ricevitorie e casse provinciali".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1914 al 22 dicembre 2008
