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[1]La convenzione 30 ottobre 1894, stipulata tra il ministro del tesoro e la Banca d'Italia ed approvata con R. decreto 10 dicembre 1894, n. 553, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486, per quanto riguarda l'esercizio del servizio della tesoreria provinciale, e' prorogata fino al 31 dicembre 1913.
[2]La cauzione di L. 90 milioni che la Banca d'Italia e' tenuta a prestare a garanzia del servizio della Regia tesoreria provinciale, di cui all'art. 10 della convenzione predetta, potra' essere costituita fino alla concorrenza di L. 40 milioni, mediante annotazione di vincolo sui titoli gia' dati in malleveria dalla Banca medesima per il servizio di ricevitoria provinciale delle imposte dirette.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1912.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Tedesco - Facta - Nitti.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1912 al 15 gennaio 1914
