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[1]Indipendentemente dalla pena stabilita per la omissione della denunzia, a norma dell'articolo precedente, e' dovuta per una volta tanto la sovratassa del triplo della tassa normale dalla Societa', ovvero dai particolari che fanno contratti di assicurazione previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 1, qualora non pagassero la tassa nei modi e termini stabiliti dalla presente legge.

[2]L'omesso o ritardato pagamento delle altre tasse, oltre i 20 giorni dalla scadenza del trimestre, da' luogo all'applicazione della sovratassa del quarto oltre l'importo della tassa o rata di tassa dovuta.

Testo in vigore dal 18 giugno 1874 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1947~art25 · fonte del testo

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