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Il pagamento della tassa dovuta a termini del precedente articolo si fara' a trimestri maturati. Ove la Societa' straniera cessasse intieramente per qualsivoglia motivo di fare operazioni nello Stato, dovra' pagarsi la tassa soltanto sino al compimento di quel trimestre entro il quale si provera' aver avuto luogo la cessazione.
Testo in vigore dal 18 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
