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[1]Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 24 della Legge 14 luglio 1864, non sono superiori alle 400 lire imponibili, sono esenti da imposta.

[2]I redditi di ricchezza mobile, contemplati nel primo capoverso dell'art. 24 della stessa Legge, saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorche' inferiori alle 400 lire imponibili.

[3]Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso sopracitati, sono superiori alle lire 400 imponibili, ma non alle 500, e quando, tenuto conto degli altri redditi derivanti da ricchezza mobile contemplati nel 1° capoverso dell'articolo 24 della Legge suddetta, il contribuente abbia in complesso un reddito superiore alle lire 400 imponibili, ma non alle lire 500, i redditi imponibili, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della Legge citata, godranno della esenzione corrispondente a lire 100 di reddito imponibile, e sul resto sara' applicata l'aliquota normale.

[4]Quando il reddito imponibile complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 500 imponibili, sara' tassato per l'intero suo ammontare.

[5]Quando nella stessa colonia agraria si trovano associate due o piu' famiglie, dovra' essere separatamente dichiarato, accertato e imposto il reddito di ciascuna famiglia.

[6]Questa disposizione verra' applicata anche all'associazione di due o piu' famiglie di fittaiuoli che coltivino colle proprie braccia i terreni affittati.

Testo in vigore dal 30 maggio 1867 al 28 agosto 1870

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1867-05-28;3719~art9 · fonte del testo

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