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[1]L'imposta sui redditi della ricchezza mobile sara' riscossa nella misura stabilita dal Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3023.
[2]Saranno osservate per l'applicazione della stessa le norme stabilite dalla Legge 14 luglio 1864, n. 1830, e dal citato Regio Decreto, in tutto cio' che non e' diversamente disposto colla presente Legge.
Testo in vigore dal 30 maggio 1867 al 16 dicembre 2009
