Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1867 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La tassa straordinaria del 4 per cento sulla entrata fondiaria, approvata col Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3023, e' abolita.

[2]Pero' in aumento della imposta fondiaria sui beni rustici e sugli urbani, di cui agli articoli 1 e 2 della presente Legge, si pagheranno due decimi della imposta stessa.

[3]Questi due decimi saranno esenti da sovrimposte comunali e provinciali.

Testo in vigore dal 30 maggio 1867 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1867-05-28;3719~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari