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[1]La tassa straordinaria del 4 per cento sulla entrata fondiaria, approvata col Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3023, e' abolita.
[2]Pero' in aumento della imposta fondiaria sui beni rustici e sugli urbani, di cui agli articoli 1 e 2 della presente Legge, si pagheranno due decimi della imposta stessa.
[3]Questi due decimi saranno esenti da sovrimposte comunali e provinciali.
Testo in vigore dal 30 maggio 1867 al 16 dicembre 2009
