Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1867 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le rendite sui fabbricati, omessi o sfuggiti nelle operazioni generali d'accertamento, dovranno essere accertate ed inserite nelle tabelle gia' formate secondo la Legge 26 gennaio Le rettificazioni della rendita dei fabbricati, colle quali si tolgono le duplicazioni e gli altri errori materiali occorsi nella compilazione delle tabelle, o con cui vi si inseriscono le rendite dei fabbricati sfuggiti alla catastazione, avranno il loro effetto tanto per l'imposta dell'anno 1866, quanto per quella del 1867; i compensi saranno liquidati sui ruoli dell'anno corrente.
Testo in vigore dal 30 maggio 1867 al 16 dicembre 2009
