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[1]Nei compartimenti in cui si trovano beni non censiti, fermi restando i contingenti fissati nell'articolo 1, saranno compiute, colle norme stabilite dal Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3023, le operazioni per l'accertamento della rendita netta dei beni non censiti.

[2]La rendita di questi beni sara' pel 1867 tassata coll'aliquota del dodici e mezzo per cento: il prodotto della quale andra' in disgravio dei beni gia' censiti nel rispettivo compartimento, in favore dei quali saranno operati i necessari compensi.

Testo in vigore dal 30 maggio 1867 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1867-05-28;3719~art3 · fonte del testo

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