Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1877
Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'accertamento dei redditi di categoria B e C, che non siano tassati in nome di alcuno degli enti indicati all'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023, sara' fatto di due in due anni.
tolto: Anche per questi redditi la denunzia si fara' dal 1° al 31 luglio dell'anno precedente al biennio.
tolto: I redditi saranno valutati sulla media del biennio antecedente al mese in cui debbono essere fatte le dichiarazioni, e l'imposta sara' commisurata per due anni consecutivi sulla cifra cosi' valutata.
tolto: In mancanza di dichiarazione per parte del contribuente, s'intendera' confermato pel nuovo biennio il reddito accertato precedentemente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1877-06-23;3903~art3 · fonte del testo
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