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[1]L'imposta prediale dei fondi rustici verra' riscossa sulla base del relativo contingente stabilito dalla Legge 14 luglio 1864, n. 1831, per l'anno 1866 pei compartimenti catastali del Piemonte e Liguria, ex-ducato di Modena, Toscana, Sicilia e Isola di Sardegna; e sulla base del contingente relativo stabilito per l'anno 1867 per i compartimenti catastali della Lombardia, di Parma e Piacenza, delle Provincie ex-Pontificie e delle Provincie Napoletane, come appare dalla unita tabella A, restando ferme nel resto le disposizioni della detta Legge 14 luglio.
[2]L'imposta fondiaria sui fabbricati continuera' ad essere regolata dalla Legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e l'aliquota sara' quella fissata dalla Legge 11 maggio successivo, n. 2276.
Testo in vigore dal 30 maggio 1867 al 16 dicembre 2009
