Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1920 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il secondo comma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 511, e' modificato come segue:
[2]((I consiglieri di appello incaricati delle istruzioni penali e della presidenza di sezioni nei tribunali, di regola, devono essere meno anziani del presidente del tribunale))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 12 ottobre 1919, n. 1901, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che fino che non sia provveduto alla revisione delle leggi sull'ordinamento giudiziario, avranno vigore le modificazioni alla legge 19 dicembre 1912, n. 1311 stabilite con il presente decreto.
Testo in vigore dal 27 aprile 1920 al 16 dicembre 2009
