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[1]Il secondo comma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 511, e' modificato come segue:
[2]Puo' anche con detto decreto essere incaricato delle funzioni di presidente di sezione, un consigliere di Corte d'appello, di terza categoria, e, in ogni caso, di anzianita' minore di quella del presidente del tribunale cui viene destinato.
[3]E' abrogato il capoverso dell'art. 4 della legge 28 giugno 1908, n. 312.
[4]Nulla e' innovato per i consiglieri di appello, ai quali e' affidato l'incarico delle istruzioni penali. Essi dovranno essere meno anziani del presidente del tribunale, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1912 al 24 ottobre 1919
