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[1]La Corte d'appello giudica coll'intervento di tre votanti.
[2]La Corte di cassazione giudica coll'intervento di cinque, e, se a sezioni unite, di undici votanti.
[3]Con decreti Reali potra' essere aumentato il numero delle sezioni delle Corti d'appello.
[4]Potra' altresi' il ministro, in conformita' dei bisogni del servizio, destinare temporaneamente alle Corti di cassazione un maggior numero di consiglieri, ed eventualmente di consiglieri d'appello, ed applicarvi inoltre un presidente di sezione di Corte di cassazione.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 maggio 1913, n. 457
1Il Regio Decreto 11 maggio 1913, n. 457 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "La destinazione temporanea dei consiglieri di Corte di cassazione o di consigliere di Corte d'appello ad una Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, sara' disposta sentito il Consiglio superiore della magistratura".
Testo in vigore dal 7 giugno 1913 al 24 gennaio 1915
