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[1]La Corte d'appello giudica coll'intervento di tre votanti.
[2]La Corte di cassazione giudica coll'intervento di cinque, e, se a sezioni unite, di undici votanti.
[3]Con decreti Reali potra' essere aumentato il numero delle sezioni delle Corti d'appello.
[4]Potra' altresi' il ministro, in conformita' dei bisogni del servizio, destinare temporaneamente alle Corti di cassazione un maggior numero di consiglieri, ed eventualmente di consiglieri d'appello, ed applicarvi inoltre un presidente di sezione di Corte di cassazione.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1912 al 7 giugno 1913
