Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 1914, n. 1404.
Abrogato dal 24 gennaio 1915
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Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 1914, n. 1404.
Abrogato dal 24 gennaio 1915
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1912 al 24 gennaio 1915. 39 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La giustizia nei tribunali e' amministrata dal presidente o da un giudice singolarmente, nei giudizi di prima istanza in materia civile.
tolto: In materia penale, e nei giudizi di appello in materia civile, il tribunale giudica coll'intervento di tre votanti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1914, N. 1404
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-12-19;1311~art18 · fonte del testo
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