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[1]La giustizia nei tribunali e' amministrata dal presidente o da un giudice singolarmente, nei giudizi di prima istanza in materia civile.

[2]In materia penale, e nei giudizi di appello in materia civile, il tribunale giudica coll'intervento di tre votanti.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1912 al 24 gennaio 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-12-19;1311~art18 · fonte del testo

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