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[1]La giustizia nei tribunali e' amministrata dal presidente o da un giudice singolarmente, nei giudizi di prima istanza in materia civile.
[2]In materia penale, e nei giudizi di appello in materia civile, il tribunale giudica coll'intervento di tre votanti.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1912 al 24 gennaio 1915
