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[1]Le promozioni ai posti di consigliere o sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, presidente di sezione e avvocato generale di Corto d'appello, saranno fatte secondo le norme seguenti.
[2]La prima sezione del Consiglio superiore della magistratura procede, secondo l'ordine di anzianita', allo scrutinio dei consiglieri o sostituti procuratori generali di Corte d'appello, presidenti di tribunale e procuratori del Re di prima categoria o che abbiano compiuto sei anni di grado.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 12 ottobre 1919, n. 1901, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che fino che non sia provveduto alla revisione delle leggi sull'ordinamento giudiziario, avranno vigore le modificazioni alla legge 19 dicembre 1912, n. 1311 stabilite con il presente decreto.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1919 al 16 dicembre 2009
