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[1]Le promozioni ai posti di consigliere o sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, presidente di sezione e avvocato generale di Corto d'appello, saranno fatte secondo le norme seguenti.

[2]La prima sezione del Consiglio superiore della magistratura procede, secondo l'ordine di anzianita', allo scrutinio dei consiglieri o sostituti procuratori generali di Corte d'appello, presidenti di tribunale e procuratori del Re di prima categoria o che abbiano compiuto sei anni di grado.

[3]Sono applicabili le disposizioni del terzo e del quarto capoverso dell'art 7 e del secondo e del terzo capoverso dell'art. 10.

[4]Le promozioni saranno fatte, di regola, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione dei nove decimi dei posti ai promovibili per merito eccezionale o ai promovibili a scelta, con preferenza a favore dei primi, e di un decimo ai promovibili.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1912 al 24 ottobre 1919

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-12-19;1311~art11 · fonte del testo

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