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[1]Le promozioni ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte d'appello, presidenti di tribunale e procuratore del Re, sono fatte con le norme seguenti.
[2]La seconda sezione del Consiglio superiore della magistratura procede allo scrutinio dei giudici o sostituti procuratori del Re, secondo il turno di anzianita', dopo otto anni di grado. Procede altresi' allo scrutinio dei pretori di prima categoria che ne facciano domanda, e che nella promozione alla categoria suddetta abbiano riportata la classificazione di promovibile a scelta.
[3]I magistrati ritenuti promovibili sono classificati in promovibili, promovibili a scelta e promovibili per merito eccezionale. La dichiarazione di merito eccezionale deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti per essere efficace.
[4]Contro la deliberazione della sezione il magistrato puo' ricorrere alle sezioni unite.
[5]Sono applicabili le disposizioni del terzo e quarto capoverso dell'art. 7.
[6]((Ai posti che si rendono vacanti durante l'anno, e in conformita' delle speciali attitudini, sono promossi con preferenza assoluta i promovibili per merito eccezionale, indi i promovibili a scelta e i promovibili; a questi ultimi non puo' essere assegnato nel corso dell'anno un numero di posti superiore alla quinta parte del numero assegnato ai promovibili a scelta. Il giudizio sulle attitudini personali, in relazione alla qualita' del posto vacante, e' riservato al ministro, tenuto conto del parere eventualmente espresso in proposito dal Consiglio superiore e degli uffici occupati anteriormente, oltre che delle aspirazioni dei magistrati)).5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 12 ottobre 1919, n. 1901, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che fino che non sia provveduto alla revisione delle leggi sull'ordinamento giudiziario, avranno vigore le modificazioni alla legge 19 dicembre 1912, n. 1311 stabilite con il presente decreto.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1919 al 16 dicembre 2009
