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[1]Le promozioni ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte d'appello, presidenti di tribunale e procuratore del Re, sono fatte con le norme seguenti.
[2]La seconda sezione del Consiglio superiore della magistratura procede allo scrutinio dei giudici o sostituti procuratori del Re, secondo il turno di anzianita', dopo otto anni di grado. Procede altresi' allo scrutinio dei pretori di prima categoria che ne facciano domanda, e che nella promozione alla categoria suddetta abbiano riportata la classificazione di promovibile a scelta.
[3]I magistrati ritenuti promovibili sono classificati in promovibili, promovibili a scelta e promovibili per merito eccezionale. La dichiarazione di merito eccezionale deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti per essere efficace.
[4]Contro la deliberazione della sezione il magistrato puo' ricorrere alle sezioni unite.
[5]Sono applicabili le disposizioni del terzo e quarto capoverso dell'art. 7.
[6]Le promozioni saranno fatte, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di quattro quinti dei posti ai promovibili per merito eccezionale e ai promovibili a scelta, con preferenza a favore dei primi, e di un quinto ai promovibili. I pretori non potranno essere promossi che quando siano stati classificati promovibili a scelta, e in numero non superiore al terzo dei. posti assegnati ai giudici e sostituti procuratori del Re che abbiano riportato uguale classificazione.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1912 al 24 ottobre 1919
