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[1]Le promozioni ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte d'appello, presidenti di tribunale e procuratore del Re, sono fatte con le norme seguenti.

[2]La seconda sezione del Consiglio superiore della magistratura procede allo scrutinio dei giudici o sostituti procuratori del Re, secondo il turno di anzianita', dopo otto anni di grado. Procede altresi' allo scrutinio dei pretori di prima categoria che ne facciano domanda, e che nella promozione alla categoria suddetta abbiano riportata la classificazione di promovibile a scelta.

[3]I magistrati ritenuti promovibili sono classificati in promovibili, promovibili a scelta e promovibili per merito eccezionale. La dichiarazione di merito eccezionale deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti per essere efficace.

[4]Contro la deliberazione della sezione il magistrato puo' ricorrere alle sezioni unite.

[5]Sono applicabili le disposizioni del terzo e quarto capoverso dell'art. 7.

[6]Le promozioni saranno fatte, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di quattro quinti dei posti ai promovibili per merito eccezionale e ai promovibili a scelta, con preferenza a favore dei primi, e di un quinto ai promovibili. I pretori non potranno essere promossi che quando siano stati classificati promovibili a scelta, e in numero non superiore al terzo dei. posti assegnati ai giudici e sostituti procuratori del Re che abbiano riportato uguale classificazione.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1912 al 24 ottobre 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-12-19;1311~art10 · fonte del testo

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