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Gli esercenti di stabilimenti industriali, i commercianti e gli esercenti professioni, arti ed industrie devono denunziare gli stipendi, onorari, od assegni mensili pagati ai loro aiuti, agenti, commessi, e simili, se ragguagliati ad anno raggiungono il minimo imponibile, e sono tenuti a pagare direttamente la relativa imposta, salvo il diritto di rivalersene mediante ritenuta.
Testo in vigore dal 16 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
