Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
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2 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1922 al 16 dicembre 2009. 7548 parole tolte, 20 parole aggiunte in 285 capoversi.
tolto: Nel testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato col R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, sono o sostituiti od aggiunti i seguenti articoli:
tolto: TITOLO I. Degli esattori comunali e consorziali
tolto: Art. 2.
tolto: I comuni per gli effetti di questa legge possono riunirsi in Consorzio fra di loro.
tolto: I consorzi volontari, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali sono costituiti dal prefetto.
tolto: Su proposta dell'intendente di finanza, sentiti i Consigli comunali e la deputazione provinciale possono per decreto prefettizio riunirsi in Consorzio piu' comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale. Contro il decreto del prefetto e' dato ricorso anche per il merito alla quinta sezione del Consiglio di Stato.
tolto: I consorzi sono rappresentati dal Collegio dei sindaci dei comuni associati sotto la presidenza del sindaco del comune capoluogo di mandamento, ovvero del comune piu' popoloso tra gli associati.
tolto: Art. 3.
tolto: L'esattore comunale o consorziale e' retribuito mediante aggio che in niun caso puo' superare la misura del 6 per cento.
tolto: La durata del contratto esattoriale e', per regola, di 10 anni.
tolto: Per le esattorie, alle quali e' richiesta una cauzione in somma superiore a lire un milione, il contratto puo' essere rescisso alla scadenza del primo quinquennio per denuncia di una delle parti contraenti. La denuncia dev'essere notificata all'altra parte, a pena di decadenza dal diritto di chiedere la rescissione, non piu' tardi del 30 giugno del quarto anno del decennio.
tolto: La deliberazione con la quale il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale dichiara di voler rescindere il contratto alla scadenza del primo quinquennio, dev'essere approvata dal prefetto su parere favorevole dell'Intendente di finanza.
tolto: L'esattore e' nominato per concorso ad asta pubblica.
tolto: La misura dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta e' deliberata dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale otto mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.
tolto: Quando il primo esperimento d'asta vada deserto la Giunta comunale o una delegazione della rappresentanza consorziale potra' proporre una terna alla nomina del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale purche' l'aggio da concedersi non superi di un decimo quello proposto a base del primo esperimento d'asta.
tolto: Le Casse di risparmio e i Monti di pieta' che hanno sezioni di credito potranno rendersi aggiudicatari del servizio di esattoria comunale o consorziale o di ricevitoria provinciale ancorche' i loro statuti non prevedano l'assunzione di tale servizio.
tolto: Agli esattori in carica i quali ne facciano domanda entro il 31 dicembre del penultimo anno del decennio il prefetto, su conforme motivato parere dell'intendente di finanza, del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale, concedera', con provvedimento da emanarsi entro il 31 marzo successivo, la prosecuzione dell'appalto per futuro decennio, purche' le condizioni del nuovo contratto non siano piu' onerose per i contribuenti di quelle del contratto vigente, salva la disposizione transitoria contenuta nell'art. 105 della presente legge.
tolto: La conferma puo' essere concessa anche nel ceco di variazioni nella circoscrizione dell'esattoria.
tolto: Art. 4.
tolto: I capitoli normali d'asta sono stabiliti dal ministro delle finanze, di concerto con quello dell'interno, sentito il Consiglio di Stato.
tolto: Le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali possono aggiungervi quegli articoli speciali che credono opportuni, salvo l'approvazione del prefetto.
tolto: Art. 5.
tolto: L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie in conformita' ai ruoli consegnatigli e resi esecutivi dall'intendente di finanza se riguardanti le imposte erariali e le sovrimposte e dal prefetto se riguardanti le tasse comunali, provinciali e di altri Enti.
tolto: La consegna dei ruoli esecutivi, controfirmati dall'agente delle imposte e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.
tolto: Risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso, come riscosso.
tolto: L'esattore riscuote inoltre col medesimo aggio stabilito per la posta principale:
tolto: a) le sovrimposte, le tesse e i contributi a favore dei Consorzi speciali e degli altri Enti, che dalle particolari leggi siano o saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore, con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette:
tolto: b) le altre tasse ed entrate patrimoniali dei Comuni e dei Consorzi comunali e degli altri Enti in conformita' delle leggi vigenti, o di quelle che venissero promulgate durante il contratto esattoriale.
tolto: Per tutte queste entrate, tasse e sovrimposte, l'esattore risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso per riscosso, in quanto cio' sia stabilito per legge o dal contralto esattoriale.
tolto: Art. 6.
tolto: Sette mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, nel caso di nomina per concorso ad asta pubblica l'intendente di finanza fa pubblicare nel Comune o nei comuni associati, e nel capoluogo della Provincia, gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nel giornale degli annunzi giudiziari della Provincia, prefiggendo un termine non minore di venti giorni, e non maggiore di tre mesi, per la presentazione delle offerte.
tolto: Art. 10.
tolto: L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione. Il Comune, e, nel caso di consorzio, i singoli comuni, rimangono obbligati quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto.
tolto: Art. 11.
tolto: Quando manchino le offerte, o quando per non esservi almeno due concorrenti non si addivenga all'aggiudicazione, si fa luogo a meno che si provveda per terna ad un secondo esperimento con aumento di un decimo entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quaranta dal giorno in cui l'asta rimase deserto, da notificarsi con pubblici avvisi, con gli stessi modi e con le stesse formalita' stabilite negli articoli precedenti.
tolto: L'intendente, dietro richiesta del Comune o del Consorzio, ove le circostanze lo richiedano, puo' abbreviare i termini segnati tanto nel presente, articolo quanto nell'art. 6.
tolto: Art. l2.
tolto: (Soppresso).
tolto: Art. 13.
tolto: Qualora risulti deserto l'esperimento d'asta o non riesca la nomina in base a terna, il prefetto provvede d'ufficio alla nomina dell'esattore per non piu' di cinque anni stabilendo l'aggio di riscossione, sentilo il parere dell'intendente di finanza e quello del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale ed entro il limite di cui al comma primo dell'art. 3.
tolto: Art. l4.
tolto: Non possono essere esattori:
tolto: 1. I membri del Parlamento, della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione provinciale di beneficenza.
tolto: 2. I pubblici impiegati e salariati dello Stato in attivita' di servizio, sotto pena di decadenza dall'impiego.
tolto: 3. I ministri dei culti.
tolto: 4. I consiglieri e gli impiegati e salariati della Provincia, del Comune, del Consorzio, pel quale funziona l'esattoria o col quale essa ha relazioni permanenti, anche se scaduti d'ufficio, quando, avendo avuto parte nell'Amministrazione, non no abbiano reso i conti.
tolto: 5. I congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della Giunta provinciale amministrativa, della Commissione provinciale di beneficenza, della Giunta municipale, della rappresentanza consorziale, o coi segretari comunali dei comuni interessati.
tolto: 6. Coloro che in precedenti gestioni col Comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge.
tolto: 7. Coloro che sono in lite col Comune in dipendenza di precedente gestione.
tolto: 8. Coloro che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera Amministrazione dei loro beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finche' non abbiano pagato intieramente i loro creditori.
tolto: 9. I condannati per delitti punibili con l'ergastolo, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione o con la detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, ed i condannati per furto, per falsita', per truffa, per appropriazione indebita o per altra specie di frode, per prevaricazione od altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.
tolto: Art. 15.
tolto: Durante l'esattoria, i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado coll'esattore non possono essere chiamati a far parte della Giunta provinciale amministrativa, della Commissione provinciale di beneficenza, delle Giunte comunali o delle rappresentanze consorziali, ne' essere nominati segretari dei Comuni interessati.
tolto: Scoprendovi la preesistenza o verificandosi la sopravenienza, durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'art. 14, il prefetto sopra istanza dei Comuni interessati od anche di ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria, a norma di questa legge, a carico dell'esattore, per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra e quando non sia stata possibile la rescissione bonaria, la rescissione del contratto avanti l'autorita' giudiziaria.
tolto: Art. 19.
tolto: La cauzione e' accettata dalla Giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale: spetta al prefetto riconoscerne la idoneita'. La relativa decisione del prefetto e' provvedimento definitivo.
tolto: Art. 20.
tolto: Il contratto esattoriale deve riportare l'approvazione del prefetto.
tolto: Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione, al contratto definitivo sono a carico dell'esattore.
tolto: Art. 21.
tolto: L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun Comune.
tolto: Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del mandamento o nel capoluogo del Comune che ha la maggiore popolazione.
tolto: L'ufficio esattoriale deve rimanere aperto nei giorni e nelle ore che verranno prescritti nei relativi regolamenti comunali o consorziali, e resi noti al pubblico.
tolto: Art. 22.
tolto: L'esattore puo' avere collettori debitamente riconosciuti dall'intendente di finanza, i quali sotto la responsabilita' dell'esattore, e a suo rischio e pericolo, ne adempiono le funzioni, ed ai quali l'esattore puo' delegare la propria rappresentanza verso gli Enti interessati.
tolto: Non possono essere collettori coloro che non possono essere esattori.
tolto: Per le esecuzioni l'esattore nomina uno o piu' ufficiali esattoriali che per compiere le loro funzioni devono essere autorizzati dal procuratore del Re.
tolto: Per la notificazione delle cartelle e di avvisi puo' valersi di messi notificatori autorizzati dall'intendente di finanza.
tolto: L'esattore puo' revocare la nomina dei propri ufficiali e messi, salvo all'impiegato il diritto di ricorso di cui all'art. 111, e per giustificati motivi possono il procuratore del Re e l'intendente di finanza ritirare la loro autorizzazione.
tolto: TITOLO II. Della riscossione
tolto: Art. 23.
tolto: Salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali il pagamento delle imposte dirette e' ripartito in sei rate bimestrali uguali che scadono alle epoche seguenti:
tolto: 10 febbraio, 10 aprile, 10 giugno, 10 agosto,10 ottobre,10 dicembre.
tolto: A decorrere dal 1° gennaio 1923 tutte le imposte iscritte nei ruoli pubblicati nel corso dell'anno verranno pagate in sei rate uguali a partire da quella piu' prossima delle anzidette. A questo effetto, per le iscrizioni da effettuarsi nell'ultimo anno di appalto, quando nell'esattoria siavi cambiamento di gestione, saranno compilati due ruoli separati comprendenti, rispettivamente, le rate che vengono a scadere nell'anno stesso e quelle scadenti nel successivo in cui il carico dovra' essere assunto dal nuovo esattore.
tolto: Art. 24.
tolto: Salvo eccezioni stabilite da leggi speciali, nella prima meta' del mese anteriore a quello di scadenza di una delle suddette rate i sindaci pubblicano nel rispettivo Comune ruoli dei contribuenti resi esecutori a norma del precedente articolo 5 ricordando ai contribuenti stessi l'obbligo del pagamento in conformita' delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.
tolto: I ruoli suppletivi si pubblicano rispettivamente nella prima meta' dei mesi di gennaio e di luglio.
tolto: L'intendente di finanza potra' autorizzare la compilazione in ogni tempo di ruoli straordinari per qualsiasi imposta.
tolto: In questo caso la pubblicazione e' fatta mediante notifica ad ogni iscritto nel ruolo di apposito avviso; il quale tiene luogo anche della cartella che deve notificarsi ai sensi dell'articolo seguente.
tolto: I relativi pagamenti scadranno nelle usuali 6 rate, ma quando speciali circostanze lo richiedano l'intendente potra' ridurne il numero e ordinare anche il pagamento in unica soluzione alla piu' prossima scadenza.
tolto: La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.
tolto: Ciascuna partita di ruolo fa carico per intero non solo a chi vi e' intestato, ma a ciascuno dei suoi eredi ai termini del numero 3 dell'art. 1205 del Codice civile, e salvo il regresso contro i coobbligati giusta l'ultimo capoverso dello stesso articolo.
tolto: Art. 25.
tolto: Gli esattori dovranno, almeno otto giorni prima della scadenza successiva alla data di ricevimento dei ruoli, notificare a ciascun contribuente, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, una cartella nella quale sara' indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.
tolto: Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile, con le quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla Provincia, al Comune, nonche' la quota percentuale per ogni lira di imposta rispetto allo Stato, alla Provincia e al Comune.
tolto: Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine, la multa a favore dell'esattore non sara' applicabile che per le rate scadute dopo trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione della cartella.
tolto: Quando la dichiarazione di notificazione della cartella risulti non conforme a verita', tele fatto sara' punito con la destituzione per il messo o ufficiale notificatore, ferma l'applicazione delle ordinarie leggi penali contro di esso e contro l'esattore che alla falsa dichiarazione avesse concorso.
tolto: Art. 26.
tolto: In uno, e occorrendo anche in piu' giorni degli otto successivi alla scadenza delle rate, l'esattore, od uno dei collettori, di cui e' parola all'articolo 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di comune e dei centri di popolazione, fissati nel capitolato d'appalto.
tolto: Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta.
tolto: Art. 27.
tolto: Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata di imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, e' assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito.
tolto: Qualora l'ottavo giorno cada in giorno festivo il contribuente avra' anche facolta' di fare i pagamenti nel giorno successivo non festivo. Le multe cedono a beneficio dell'esattore.
tolto: Il contribuente pero' non dovra' sottostare alla multa ove l'esattore od i collettori non abbiano ottemperato a quanto loro e' prescritto negli articoli 25 e 26 e se non siano decorsi cinque giorni dalla notificazione dell'avviso di cui all'art. 31.
tolto: La multa pel ritardo nel pagamento di imposte per le quali l'esattore abbia solo l'obbligo di versare le somme riscosse, va a beneficio dell'Ente cui e' dovuta l'imposta.
tolto: Art. 29.
tolto: I contribuenti potranno pagare le imposte con vaglia o cartolina vaglia o assegni emessi dagli uffici postali intestati all'esattore, rimanendo pero' responsabili di tutte le somme che non fossero regolarmente e in tempo debito pervenute all'esattore. Per l'ammontare delle imposte erariali si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di debito pubblico e dei buoni del tesoro poliennali, scadute, designate dal ministro del tesoro e quelle anche non scadute che fossero designate per legge.
tolto: Art. 30.
tolto: L'esattore non puo' ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente pero' rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza.
tolto: Le imposte che non eccedono le lire cinque all'anno potranno essere pagate in una sola volta, sin dalla scadenza della prima rata, senza ulteriore responsabilita' del contribuente che provi il pagamento.
tolto: I pagamenti fatti all'esattore da chi ha debito per imposte maturate s'intendono sempre fatti in isconto del debito stesso sino a concorrenza del medesimo.
tolto: II contribuente debitore per piu' specie di imposte puo' indicare quella cui siano da imputarsi i pagamenti; in caso diverso si imputano a ciascuna imposta in quota proporzionale.
tolto: Per ciascuna imposta i pagamenti sono sempre imputati a conto e saldo delle rate di debito piu' antiche comprese nella gestione dell'esattoria in funzioni.
tolto: L'esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, o che si appropria piu' del dovuto, oltre essere passibile delle pene stabilite dal Codice penale, e' soggetto alla multa del decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse.
tolto: Art. 32.
tolto: Il numero delle rate di pagamento delle tasse locali e' stabilito nelle leggi o nei regolamenti relativi.
tolto: I ruoli principali o suppletivi delle sovrimposte locali vanno ripartiti sulle rate bimestrali dell'anno finanziario in corso. La ripartizione non puo' pero' mai avvenire su un numero di rate inferiore a tre. Per i ruoli che andassero in esecuzione dopo la quarta rata si dovra' supplire con altrettante delle prime rate dell'anno seguente.
tolto: La scadenza di ciascuna rata non potra' avvenire in epoca diversa da quella stabilita per la scadenza delle imposte erariali.
tolto: Sono applicabili alla riscossione delle medesime le disposizioni degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.
tolto: TITOLO III. Dell'esecuzione sui mobili o sugli immobili
tolto: Cap. I Dell'esecuzione sui mobili
tolto: Art. 33.
tolto: Salvo le particolari disposizioni stabilite con leggi speciali, trascorso inutilmente il termine di giorni cinque, fissato dall'articolo 31 per i debitori morosi, l'esattore procede, per mezzo dei suoi ufficiali esattoriali, al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel Comune nel quale l'imposta e', dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni scaduti e da scadere entro l'anno ed eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.
tolto: Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori del Comune o consorzio nel quale l'imposta e' dovuta, si procede ai termini della presente legge, e con diritto al compenso per le spese di cui all'art. 69, dall'esattore del rispettivo Comune nel quale i mobili si trovano, e cio' dietro richiesta dell'esattore creditore
tolto: Art. 34.
tolto: L'atto di pignoramento, redatto dall'ufficiale esattoriale in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede all'esecuzione, del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualita', la quantita' e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositarlo, e la intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'articolo 38, si procedera' alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto.
tolto: Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto di pignoramento deve indicare la qualita' e la natura dei frutti pignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui dei frutti si trovano, e la estensione approssimativa del medesimo.
tolto: L'atto di pignoramento sara' sottoscritto dall'ufficiale esattoriale e dal depositario, oltre che dai testimoni.
tolto: Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra la copia si rimette al domicilio del debitore, e, se il domicilio non e' nel Comune, la copia si rimette per conto del debitore al sindaco.
tolto: Art. 35.
tolto: Dell'avvenuto pignoramento l'ufficiale esattoriale da' notizia al sindaco, trasmettendogli copia dell'atto entro due giorni. Tale copia dovra' essere conservata per un periodo non inferiore a due anni.
tolto: Appie' dell'atto di pignoramento sara' iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.
tolto: Gli ufficiali esattoriali che contravvengono al disposto di questo articolo sono puniti dal sindaco con multa di L. 20 a favore del Comune, e, in caso di recidiva, il sindaco provochera' dal procuratore del Re il ritiro dell'autorizzazione ad esercitare le funzioni di ufficiale esattoriale.
tolto: Art. 36.
tolto: L'esattore non puo' prendere in custodia gli oggetti pignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'esattore, e, non trovandosi chi assuma l'incarico, l'ufficiale esattoriale fa trasportare in locale apposito gli oggetti pignorati per essere consegnati ad un depositario d'ufficio, locale e depositario designati dal sindaco.
tolto: L'esattore ha facolta' di cambiare il depositario da esso costituito; il relativo verbale dell'ufficiale esattoriale dovra' essere trasmesso al sindaco, salvo in caso d'inadempienza le comminatorie di cui all'articolo precedente.
tolto: Art. 37.
tolto: Salvo la omissione del precetto, nulla e' innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi, e all'assegnazione di crediti in pagamento. L'esattore pero' puo' valersi dell'ufficiale per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.
tolto: L'esattore ha bensi' la facolta', ma non l'obbligo, di precedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo prima di passare alla esecuzione degli immobili.
tolto: Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si fara' dall'ufficiale esattoriale mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore; e la loro esecuzione facoltativa, in precedenza dell'espropriazione, ha luogo solo per gli atti che dovranno compiersi posteriormente all'ordine suddetto.
tolto: Le agenzie delle imposte hanno l'obbligo d'indicare nei verbali della prima esecuzione infruttuosa o insufficiente, che sono loro trasmessi dagli esattori e che devono a questi restituire, tutti i titoli che alle imposte medesime si riferiscono, nonche' di fornire agli esattori copia autentica dei titoli stessi nei soli casi di dichiarazioni negative dei terzi debitori, o di contumacia o di irreperibilita' dei medesimi.
tolto: L'esattore non e' tenuto a procedere a pignoramento presso il terzo irreperibile quando il credito don sia garantivo da ipoteca.
tolto: Nel caso che il credito sia garantito da ipoteca, l'esattore, ottenuta la sentenza di assegnazione e l'annotamento di surroga contro il terzo irreperibile, acquista il diritto di essere rimborsato della imposta, mediante cessione degli effetti della sentenza stessa a favore dell'erario da farsi dalla cancelleria dell'autorita' giudiziaria che emise la sentenza di assegnazione.
tolto: Cap. II. Della esecuzione sugli immobili
tolto: Art. 43.
tolto: L'esattore non puo' procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta e' dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio, o la principale residenza nel Regno quando tale domicilio e residenza siano dichiarati nel catasto o nel ruolo del Comune nel quale l'imposta e' dovuta o siano indicati all'esattore dall'agenzia delle imposte.
tolto: All'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta e' dovuta non si procede se non in caso di insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune; ed il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore si fa per mezzo degli esattori, locali, con le norme dettate nel capoverso dell'art. 33.
tolto: L'esattore, per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente, ha diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta e' dovuta, quand'anche la proprieta' od il possesso siano passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella inscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.
tolto: Agli eletti del presente articolo, si considera come anno in corso, anche nel caso di aggiudicazione all'asta pubblica, quello in cui avvenne il passaggio della proprieta' o del possesso.
tolto: Art. 44.
tolto: L'esecuzione immobiliare s'inizia colla pubblicazione dell'avviso d'asta che contiene:
tolto: il nome, cognome o la paternita' del debitore;
tolto: la descrizione degli immobili da vendersi con le loro qualita' e confini le indicazioni catastali, la estensione, il valore censuario e la rendita;
tolto: il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terra' l'incanto:
tolto: e, inoltre il giorno, l'ora, il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente siano per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54.
tolto: L'intervallo fra il primo e secondo esperimento deve essere di dieci giorni e quello tra il secondo e il terzo deve essere di sessanta giorni.
tolto: Art. 47.
tolto: Sopra domanda dell'esattore, l'ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascia, in carta libera e senza spesa, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono Indicati; ed il conservatore delle ipoteche gli rilascia, pure da lui firmato in carta libera e senza spesa, l'elenco delle trascrizioni e dei creditori che dai registri risultano avere iscrizione ipotecaria su beni, e del rispettivo loro domicilio notificato all'ufficio delle ipoteche.
tolto: Art. 48.
tolto: L'avviso d'asta dev'essere notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incanto, al debitore ed ai creditori aventi ipoteca sugli Immobili da vendersi. All'uopo, l'esattore si deve uniformare alle risultanze degli elenchi di cui nell'art. 47, la data dei quali non deve precedere di piu' che dieci giorni la data dell'avviso d'asta.
tolto: La notificazione dell'avviso d'asta, quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati nel Comune dell'esattoria, si fa per mezzo dell'uffiiale dell'esattore creditore; quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati fuori del detto Comune, la notificazione si fa dai rispettivi esattori locali per mezzo dei loro ufficiali dietro richiesta dell'esattore creditore.
tolto: Se il debitore non avesse domicilio o rappresentante conosciuto nel Regno, la notificazione dell'avviso si fa mediante consegna del medesimo, al sindaco del Comune nel quale e' dovuta l'imposta.
tolto: Quando i creditori ipotecari abbiano eletto domicilio a tenore del n. 2 dell'art. 1987 del Codice civile, l'avviso si notifica al domicilio eletto. Quando poi risulti dall'elenco censuario di cui all'art. 47 che lo stabile da subastarsi sia soggetto ad enfiteusi, l'esattore dovra' notificare l'avviso d'asta anche alla parte direttaria nominata nell'elenco stesso nei modi predetti e senza corrispettivo.
tolto: La inserzione dell'avviso d'asta nel giornale degli annunzi giudiziari della Provincia, come all'art. 46, tien luogo di notificazione ai creditori che fossero stati iscritti dopo che il conservatore delle ipoteche ha rilasciato l'elenco
tolto: Art. 51.
tolto: Il pretore presiede le aste assistite dal cancelliere: non e' applicabile ad esse l'art. 1 lettera b), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sul notariato.
tolto: L'atto d'asta indica le offerte ed il nome degli oblatori.
tolto: Le offerte e il deliberamento non possono farsi ed un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'articolo 663 del Codice di procedura civile.
tolto: Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 % del prezzo come sopra determinato.
tolto: L'atto d'asta e' redatto del pretore assistito dal cancelliere e con l'intervento dell'esattore, ed e' firmato da tutti gli intervenuti.
tolto: Art. 55.
tolto: Se il prezzo di vendita degli immobili posti nel Comune o nei Comuni dell'esattoria supera il credito dell'esattore, comprese le spese di esecuzione e le multe, la eccedenza sara' restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecari iscritti, o creditori chirografari opponenti; qualora alcuno di questi esista, essa verra' depositata nella Cassa dei depositi e prestiti, per essere aggiudicata agli aventi diritto
tolto: Art. 57.
tolto: E' ammesso il riscatto dei beni immobili di cui fu espropriato il contribuente a norma digli articoli 58 e 54; ad istanza del debitore espropriato, del diretiario e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'art.663 del Codice di procedura civile.
tolto: Colui che ha il dominio diretto o la nuda proprieta', e non abbia avuto notifica dell'avviso d'asta, per mancanza d'inscrizione in catasto del suo diritto, potra' chiedere il riscatto, qualunque sia stato il prezzo di deliberamento.
tolto: E' pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e opponenti, nel solo caso in cui l'immobile e' devoluto allo Stato.
tolto: Per effetto del riscatto da chiunque chiesto, l'immobile ritorna allo espropriato coi medesimi diritti ed oneri che gli spettavano anteriormente, e colui, che abbia esperimentato il riscatto, subentra, per la somma sborsata, nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.
tolto: L'esercizio del diritto di riscatto deve farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento mediante domanda presentata al pretore.
tolto: La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura, o dall'ammontare del prezzo della vendita e dai relativi interessi legali civili, oltre l'offerta del compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto, o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui avvenne.
tolto: Il pretore con suo decreto dichiara effettuato il riscatto.
tolto: Non e' ammesso il riscatto dei beni costituenti la cauzione degli esattori e dei ricevitori provinciali.
tolto: CAP. III. Disposizioni comuni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili
tolto: Art. 58.
tolto: I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrimposte sono applicabili anche alle tasse dirette ed ai contributi a favore di Provincie, di Comuni o di altri Enti morali autorizzati da legge ad imporli. Tutte le attribuzioni affidate dalla presente legge alle Agenzie delle imposte in rapporto alla indicazione dei cespiti, oggetto del tributo e di quelli perseguibili s'intendono estese agli Enti interessati.
tolto: Gli esattori delle tasse e dei contributi degli Enti morali saranno parificati egli esattori comunali e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dilla presente legge.
tolto: Quando essi si trovino nella necessita' di agire esecutivamente contro contribuenti domiciliati fuori della sede dell'Ente, hanno il diritto di rivolgersi all'esattore delle imposte del luogo dove il contribuente ha il suo domicilio e richiederlo della sua cooperazione conforme agli articoli 33 e 43 della legge, e cio' anche per imposte arretrate. In tal caso, all'esattore delegante competera' soltanto la multa di mora e l'esattore delegato avra' diritto, oltre che al compenso per le spese degli atti esecutivi, anche all'aggio di esazione.
tolto: Per farsi luogo al terzo esperimento e' sempre necessario il consenso dell'intendente di cui al precedente art. 54, ma la devoluzione si fa in tali casi alla Provincia, al Comune, al Consorzio all'Ente pel quale si e' agito.
tolto: Art. 59.
tolto: Soppresso.
tolto: Art. 60.
tolto: L'esattore puo' farsi rappresentare davanti al pretore, sempreche' gli occorra dal collettore o da uno dei suoi ufficiali esattoriali senza bisogno di procura
tolto: Art. 61.
tolto: La esecuzione sopra i mobili o gli immobili posti fuori del Comune o Consorzio dell'esattore creditore non reca pregiudizio al diritto di prelazione che spetti agli esattori locali per la riscossione delle imposte dovute nella rispettiva loro esattoria.
tolto: Art. 63.
tolto: Chiunque pretendendo aver diritto di proprieta' od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati o degli immobili posti in vendita voglia opporsi alla vendita e proporre la separazione a suo favore, di quanto gli spetta, deve citare l'esattore davanti al pretore.
tolto: Il pretore provvedera' in conformita' dell'articolo 647 del Codice di procedura civile.
tolto: Se l'ufficiale esattoriale desiste dagli atti esecutivi di fronte ad un'opposizione di terzi non suffragata da atto autentico o autentica o ovvero da sentenza, anteriore alla pubblicazione del ruolo, non puo' l'esattore aver diritto al rimborso di cui all'articolo 87.
tolto: Dall'esercizio della facolta' accordata dal primo comma di questo articolo sono esclusi i membri della famiglia, i parenti ed affini del contribuente fino al terzo grado, limitatamente ai mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, sempre che non si tratti di mobili dotali.
tolto: Art. 67.
tolto: Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli atti esecutivi che dal medesimo vengano promossi contro un contribuente, paga annualmente all'esattore lire cinque per ogni contribuente, indicando il nome del contribuente e il proprio domicilio e l'esattore deve, con lettera raccomandata spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena della multa di L. 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni
tolto: Art. 70.
tolto: Tutte le tasse e i diritti per gli atti giudiziari, che occorressero in occasione e in conseguenza del procedimento esecutivo, tanto per imposte erariali, quanto per imposte provinciali e comunali, saranno ridotti a meta', e verranno prenotati a debito per il ricupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.
tolto: L'esattore dovra' pero' anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti di trasferta.
tolto: Quando il procedimento esecutivo abbia dato luogo alla prenotazione a debito di tasse e diritti ai termini del precedente comma l'esattore non puo' abbandonarlo pel conseguito pagamento del solo credito principale ma deve proseguire agli atti per ricupero di dette tasse e diritti, sotto pena di risponderne personalmente.
tolto: Art. 71.
tolto: Dopo due anni dalla scadenza del contratto di esattoria o dalla data in cui venga a cessare il contratto stesso per qualsiasi causa, cessano i privilegi fiscali dall'esattore. I suoi residui crediti, trascorso il detto termine, diventano privati e sono percio' soggetti alla prescrizione di trent'anni.
tolto: Art. 72.
tolto: Il contribuente che si creda gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'intendente, il quale decide nel termine di giorni venti, sentite le deduzioni dell'esattore ed il parere dell'agenzia delle imposte.
tolto: Gli atti esecutivi non possono essere sospesi se non in forza di ordinanza motivata dall'intendente.
tolto: Non e' ammesso il ricorso all'intendente per i casi contemplati dal precedente articolo 63.
tolto: TITOLO IV. Dei ricevitori provinciali
tolto: Art. 77.
tolto: Il ricevitore provinciale si nomina nello stesso modo e con le stesse forme e condizioni degli esattori comunali.
tolto: L'asta e' presieduta dal prefetto; l'aggiudicazione si fa dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del ministro delle finanze.
tolto: Se la Deputazione o il Consiglio provinciale non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina del ricevitore o l'asta sia andata deserta, il ministro delle finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza, provvede d'ufficio alla nomina del ricevitore per tutto il decennio.
tolto: TITOLO V. Dei versamenti
tolto: Art. 80.
tolto: Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla Provincia per imposte fondiarie e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.
tolto: Entro gli stessi termini ed allo stesso modo l'esattore versa al tesoriere del Comune l'ammontare delle imposte e sovrimposte comunali e, quando abbia anche l'ufficio di tesoriere comunale, le tiene a disposizione del Comune nelle stesse proporzioni.
tolto: Per le entrate comunali di altra natura sara' tenuto a versare soltanto le somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito.
tolto: Qualora l'ultimo giorno pel versamento cada in giorno festivo l'esattore avra' facolta' di fare il versamento stesso il giorno feriale immediatamente succ. L'obbligo imposto agli esattori dalle leggi 26 marzo 1893, n. 159, 14 luglio 1898, n. 317, 7 maggio 1902, n. 144, e 4 febbraio 1915, n. 148, di anticipare gli stipendi ai maestri elementari, ai medici condotti, agli impiegati e salariati addetti al servizio municipale, ancorche' non esistano fondi in Casse di spettanza del Comune e' subordinata alla condizione che le anticipazioni fatte o quelle che si chiedono non superino complessivamente l'importo totale dei proventi comuni riscossi o da riscuotere entro lo stesso anno solare in base a ruoli e alle liste di carico gia' consegnati all'esattore.
tolto: Nel caso in cui l'esattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, l'obbligo dell'anticipazione degli stipendi dove ritenersi subordinato inoltre alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione firmata dal sindaco e dal tesoriere, comprovante la mancanza di denaro nelle Casse di quest'ultimo contenente l'invito all'esattore di eseguire l'anticipazione.
tolto: Art. 83.
tolto: Il ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli esattori nell'art. 80, versa nella tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiarie, e gli otto decimi delle non fondiarie e tiene a disposizione della Provincia, ovvero versa nelle sue casse, le somme spettanti alla medesima, abbenche' gli esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti.
tolto: Versa gli ultimi due decimi delle imposte non fondiarie non piu' tardi del quinto giorno del bimestre successivo.
tolto: Ai detti versamenti e' applicabile la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 80.
tolto: TITOLO VI. Disposizioni generali
tolto: Art. 87.
tolto: L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrimposte inscritte nei ruoli che non ha conseguito, purche' faccia constare: o che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni immobili del debitore nella Provincia;
tolto: o che l'esecuzione a' tornata inutile o insufficiente.
tolto: In quest'ultimo caso l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta, entro quattro mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, e fu ripetuta alla scadenza dell'ultima rata, se trattasi di ci eruzione mobiliare, o entro otto mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale, se trattasi di esecuzione sui beni immobili. Deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi fu iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui venne a conoscenza delle occorrenti notizie e che la sentenza venne eseguita nel termine stesso.
tolto: Pero' l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perdera' il suo diritto al rimborso, se abbia ritardata la vendita dei medesimi fino ad un mese dopo la loro raccolta.
tolto: Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potra', aspettare a riscuoterli un mese dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.
tolto: Per ottenere il rimborso a titolo d'inesigibilita' nelle quote di imposte fondiarie non riscosse, non superiori a lire 5 di parte erariale l'esattore e' ammesso a dare la prova di avere escusso una sola volta inutilmente il debitore entro dieci mesi dall'ultima rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, e entro quattordici mesi dalla scadenza della rata stessa se trattasi di esecuzione sui beni immobili.
tolto: Qualora l'Amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso possegga beni mobili od immobili fuori della provincia, li designera' all'esattore. Nel caso che tale designazioni sia fatta dopo la presentazione della domanda di rimborso, l'esattore potra' ottenere uno sgravio provvisorio, che si scambiera' in definitivo, non appena abbia fatto constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati.
tolto: In ogni caso la finanza esonerando l'esattore conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte del Regno.
tolto: Art. 90.
tolto: L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termine degli articoli precedenti, dovranno prestare le loro domande documentate all'agente delle imposte non oltre il nono mese da quello di scadenza della ultima rata.
tolto: Il termine per la presentazione delle domande per le quote di imposte fondiarie non superiori a lire cinque indicate all'articolo 87 e' stabilito al 30 aprile del secondo anno successivo a quello in cui l'imposta fu scritta a' ruolo.
tolto: Allorche' il prezzo degli immobili e' soggetto alla graduatoria giusta l'art. 56, il rimborso si concede, quando il procedimento e' esaurito, ed il termine per la presentazione della domanda e' di due mesi dal giorno in cui divento' definitiva la liquidazione dei crediti.
tolto: Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita infruttuosa od insufficiente, l'esattore deve domandare il rimborso nel termine di due mesi dal giorno 'nel quale la procedura fu esaurita.
tolto: Spetta all'Agenzia delle imposte di pronunciarsi in via amministrativa sui rimborsi chiesti dagli esattori o dai ricevitori, sia per inesigibilita', sia per devoluzione.
tolto: Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda l'Agenzia delle imposte non abbia emesso la sua decisione l'esattore od il ricevitore otterranno ne' la rata successiva uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito, che sara' revocata appena intervenuta la decisione dell'Agenzia, salvi sempre i risultati della liquidazione definitiva.
tolto: Contro le decisioni dell'Agenzia e' ammesso il reclamo all'intendente di finanza nel termine di sei mesi dalla notificazione del rifiuto del rimborso.
tolto: Contro il provvedimento definitivo dell'Intendenza e' ammesso soltanto il ricorso alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.
tolto: Le procedure indicate dal presente articolo non si applicano rispetto alle quote inesigibili di gestioni esattoriali anteriori al 1° gennaio 1923.
tolto: Art. 93.
tolto: L'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del Comune, senza corrispettivo; non e' soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualita' di cassiere del Comune.
tolto: In caso di morte dell'esattore o del ricevitore, l'erede o il prescelto dagli eredi, quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'art 14, deve continuare nell'esercizio fino al termine dell'anno in corso o del successivo, secondo che la morte sia avvenuta nel primo o nel secondo semestre; quando sia un minore non emancipato, il contratto cessera' di diritto, compiuto l'anno corrente.
tolto: Si puo' tuttavia chiedere al prefetto entro i due mesi dalla morte di continuare nell'esercizio per tutto il decennio.
tolto: Il prefetto, provvede sulla domanda dopo sentito il parere dell'intendente e del Comune o Consorzio.
tolto: Art. 98.
tolto: In tutti i casi nei quali il Comune o la Provincia trascurano di esercitare o esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dalla presente legge, supplisce a carico rispettivo, pel Comune il prefetto, e per la Provincia il ministro delle finanze, sentiti il prefetto e l'Intendente di finanza.
tolto: Art. 100.
tolto: La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere finche' durino il contratto d'appalto e i privilegi fiscali anche relativamente ai residui, nelle relazioni tra esattori; ricevitori, Comuni, Provincie e pubblica Amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto con la presente legge, e' devoluta in prima istanza all'intendente di finanza e in seconda istanza al ministro delle finanze.
tolto: Alle stesse autorita' spetta pure il decidere in via amministrativa delle questioni fra gli Enti morali enunciati nell'art. 58 e gli esattori.
tolto: Disposizioni diverse e transitorie
tolto: Art. 105.
tolto: Ferma restando la percentuale massima dell'aggio indicata al l° comma dell'art. 3 dalla legge, puo' tuttavia essere consentito agli esattori che saranno conformati pel decennio 1923-1932 un aumento sull'aggio attuale fine al limite del 50 per cento purche' trattisi di esattorie che all'anno 1915 ebbero un carico complessivo non superiore alle L. 500.000.
tolto: Art. 106.
tolto: Gli esattori delle imposte che per il decennio 1923-932 saranno confermati o nominati titolari della medesima esattoria riassumeranno il personale che si trovava in servizio al 30 giugno 1921 e casa non sia stato licenziato, per motivi ad esso imputabili, prima della scadenza del contratto in corso.
tolto: Gli esattori gia' titolari di altra esattoria potranno sostituire il personale preesistente con personale alle proprie dipendenze fino alla concorrenza di un terzo, non computando le frazioni.
tolto: Nella scelta della parte di personale che non sara' sostituito, l'esattore terra' conto della capacita', anzianita' e carico di famiglia.
tolto: L'impiegato licenziato avra' diritto di ricorrere contro l'ingiusto licenziamento alla Commissione di cui all'art. 111.
tolto: I nuovi titolari di esattorie potranno sostituire un impiegato con propria e con quella di parenti od affini di primo grado o secolui conviventi a carico; essi potranno inoltre sostituire con personale di loro fiducia il direttore, i collettori ed il cassiere dell'esattoria.
tolto: Il personale confermato ha diritto di congiungere il servizio prestato con quello che prestera' agli effetti dei termini per la disdetta e liquidazione di indennita' in caso di licenziamento di cui agli articoli 2, 5 e seguenti del decreto Luogotenenziale sul contratto di impiego privato 9 febbraio 1919, n. 112.
tolto: Art. 107.
tolto: Gli obblighi degli esattori, di cui all'articolo precedente, non si estendono:
tolto: a) alle persone contemplate dall'ultimo comma dell'articolo 14 della presente legge e a coloro che avendo prestato nell'esattoria opera saltuaria o accessoria non possono essere considerati come impiegati stabili;
tolto: b) al personale che abbia raggiunto il 65° anno di eta' all'inizio del nuovo appalto.
tolto: L'impiegato malgrado che abbia raggiunto il 65° anno di eta' all'inizio del nuovo appalto e l'impiegato che nel corso dell'appalto raggiunga il 65° anno di eta', quando raggiungera' tale eta', saranno mantenuti in servizio purche' entro il quinquennio raggiungano il limite minimo per il trattamento di quiescenza e a giudizio della Commissione, di cui all'eri. 111, dimostrino di possedere le attitudini e la capacita' per prestare utile servizio.
tolto: Art. 108.
tolto: Per l'assunzione di nuovo personale nelle esattorie, di cui al 2° comma dell'art. 106, ferme sempre le disposizioni di legge per l'impiego dei mutilati di guerra, gli esattori daranno la precedenza a quelli fra gli aspiranti che alla scadenza del contratto in Corso si trovano nelle condizioni volute dal precedente articolo 106 e che non furono riassunti, e ferma la esclusione del personale indicato nell'art. 107.
tolto: Art. 109.
tolto: Gli esattori delle imposte fisseranno gli stipendi e compensi dei loro dipendenti, impiegati e messi, in relazione alla natura ed all'importanza delle mansioni disimpegnate ed alla media delle mercedi corrisposte per funzioni analoghe nel luogo ovo sono chiamati a prestare l'opera loro.
tolto: Art. 110.
tolto: Presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e' istituito un fondo di previdenza a favore degli impiegati esattoriali, esclusi quelli assunti in via saltuaria o straordinaria. Tale fondo e' formato mediante il versamento di un contributo del 10 per cento degli stipendi, assegni ed indennita' fisse, escluso il caro viveri che vengono corrisposti dagli esattori egli impiegati dipendenti.
tolto: Il versamento dell'intero contributo e' fatto dagli esattori, i quali, hanno il diritto di rivalersi di una quota parte di esso in confronto degli impiegati, mediante trattenuta sugli stipendi, indennita' ed assegni. La ripartizione del contributo tra esattore o personale sara' per sei decimi all'esattore o quattro decimi al personale.
tolto: Dalla quota del 10 per cento verra' detratto il contributo che in parti eguali, tanto da parte dell'esattore, quanto da parte degli impiegati, deve essere versato per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidita' e la vecchiaia, a tenore del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.
tolto: Il ministro per il lavoro o la previdenza sociale provvedera', mediante regolamento, da approvarsi con decreto Reale, a fissare le norme per il versamento dei contributi e per il funzionamento del fondo.
tolto: Art. 111.
tolto: Le controversie fra gli esattori ed il personale dipendente saranno decise a tenore degli articoli 13 e 14 del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, sul contratto d'impiego privato.
tolto: Art. 112.
tolto: Il Governo del Re, previo il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, ha facolta' di introdurre nel regolamento per la esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 10 luglio 1902 n. 293, le modificazioni necessarie per la esecuzione della presente legge.
tolto: Gli articoli della presente legge saranno sostituiti agli articoli componenti del testo unico, approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, ed e' autorizzata la pubblicazione di un nuovo testo unico correggendo la numerazione in relazione agli articoli soppressi od aggiunti.
tolto: Art. 113.
tolto: Nel commisurare la cauzione per le esattorie e per le ricevitorie che saranno assunte nel 1923, le riscossioni per le seguenti imposte straordinarie di guerra (sovraprofitti e aumenti di patrimonio) saranno computate soltanto al venti per cento.
tolto: Il ministro delle finanze potra' consentire, su proposta dell'intendente di finanza, che la misura delle cauzioni che debbono prestare Istituti di emissione, Casse di risparmio, Monti di pieta' e banche popolari sia ridotta fino al limite del cinquanta per cento dell'importo risultante dall'applicazione del primo comma del presente articolo.
tolto: Art. 114.
tolto: Per il conferimento delle esattorie e delle ricevitorie provinciali per il decennio 1923-932, il Governo del Re e' autorizzato a stabilire, mediante decreto Reale, i termini entro i quali debbono essere compiute le diverse operazioni, anche in deroga a quelli fissati dalla presente legge.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
tolto: Data a Roma, addi' 13 agosto 1922.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: FACTA - BERTONE - PARATORE - TADDEI - DELLO SBARRA.
tolto: Visto, il guardasigilli: ALESSIO.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1922-08-13;1146~art1 · fonte del testo
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