Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009. 1057 parole tolte, 20 parole aggiunte in 31 capoversi.
tolto: Agli articoli 3, 37, 43, 44, 53, 54 e 65 delle leggi 20 aprile 1871 n. 192, 30 dicembre 1876 n. 3591, 2 aprile 1882 n. 674 e 14 aprile 1892 n. 189, sono sostituiti i seguenti:
tolto: Articolo 3. L'esattore comunale o consorziale e' retribuito dal Comune o dai consorzi dei Comuni mediante aggio, che in niun caso puo' superare la misura del sei per cento.
tolto: E' nominato per cinque anni per concorso ad asta pubblica;
tolto: Puo' anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sopra a terna proposta dalla Giunta comunale o da una delegazione delle rappresentanze consorziali, quando queste trovino conveniente di nominarla.
tolto: Puo' infine essere confermato in carica di quinquennio in quinquennio alle stesse condizioni o da quelle che saranno fissate dal Consorzio o dai Comuni senza aprire concorso per terna o per asta purche' le condizioni del contratto non sieno per nessun rispetto piu' onerose pei contribuenti di quelle del contratto vigente.
tolto: La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio sul quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la esattoria sopra a terna o per conferma, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, sette mesi almeno prima del giorno in cui debba avere principio il contratto di esattoria.
tolto: Nel caso di nomina sopra a terna o per conferma, la misura massima dell'aggio non puo' oltrepassare il tre per cento.
tolto: Il contratto deve riportare l'approvazione del Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
tolto: L'esattore consorzialo tiene la gestione distinta per ciascun Comune.
tolto: Articolo 37. Quanto al pignoramento dei beni mobili presso i terzi, o all'assegnamento di crediti in pagamento, nulla e' innovato alla procedura ordinaria, omesso pero' il precetto, e, in tutti gli stadi della procedura fiscale, la necessita' dell' intervento dell'usciere.
tolto: L'esattore ha bensi' la facolta', ma non ha l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo, prima di passare alla esecuzione degli immobili.
tolto: Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si fara' dal messo mediante la consegna allo affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere entro l'anno sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore; e la loro esecuzione facoltativa, in precedenza della espropriazione, ha luogo solo per gli atti che dovranno compiersi posteriormente all'ordine suddetto.
tolto: Articolo 43. L'esattore non puo' procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale la imposta e' dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio, o la principale residenza del Regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del Comune nel quale l'imposta e' dovuta.
tolto: All'esecuzione sui beni immobili del debitore, esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta e' dovuta, non si procede se non in caso di insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune, ed il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'art. 33.
tolto: L'esattore per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente ha diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta e' dovuta, quand'anche la proprieta' od il possesso siano passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella iscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.
tolto: Articolo 44. L'avviso per la vendita degli immobili contiene:
tolto: Il nome, cognome e la paternita' del debitore;
tolto: La descrizione degli immobili da vendersi colle loro qualita' e confini, le indicazioni catastali, la estensione, il valore censuario o la rendita;
tolto: Il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terra' l'incanto;
tolto: E inoltre il giorno, l'ora, il luogo del secondo e terzo esperimento che eventualmente siano per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54.
tolto: L' intervallo tra il primo e secondo esperimento deve essere di dieci giorni e quello tra il secondo e terzo deve essere di sessanta giorni.
tolto: Articolo 53. Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il Pretore, con decreto, dichiara che si procedera' al secondo esperimento, nel giorno definito a quest'uopo dall'avviso d'asta, e col ribasso di un terzo sul prezzo indicato nel secondo capoverso dell'art. 51.
tolto: Articolo 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il Pretore, con apposito decreto, ordina che si proceda nel giorno prefisso a quest' uopo dall'avviso' d'asta al terzo esperimento col ribasso di due terzi sul prezzo indicato dall'articolo precedente.
tolto: Pero' non potra' farsi luogo a quest'ultimo esperimento se non quando l'esattore ne abbia ottenuto lo esplicito consenso dall'Intendente di finanza e in mancanza di tale consenso l'esattore avra' diritto a rimborso del suo credito per imposte e sovraimposte a titolo di inesigibilita', giusta le vigenti disposizioni.
tolto: Non presentandosi oblatori al terzo esperimento, l'immobile e' devoluto di diritto allo Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte e sovrimposte e per diritti di cancelleria, da non oltrepassare pero' la meta' del prezzo indicato dal precedente articolo 51 e salve le disposizioni contenute nell'articolo 87 per il caso che la esecuzione risulti insufficiente.
tolto: La detta somma che andra' prima a sconto delle imposte e sovrimposte, sara' rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.
tolto: L'esattore non puo' essere mai deliberatario.
tolto: Art. 65. Gli atti esecutivi intrapresi dall'esattore sopra mobili col pignoramento e sopra immobili colla trascrizione dell'avviso d'asta nell'Ufficio della conservazione delle ipoteche, non possono essere interrotti ed arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva.
tolto: Ove l'esattore trovi che i beni mobili od immobili sono gia' colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario in virtu' di atto di pignoramento quanto ai mobili o di trascrizione del precetto di pagare quanto agli immobili, potra' o procedere sopra i frutti naturali e civili del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento d'imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi, ovvero intimare al creditore, che ha eseguito il pignoramento o fatto il precetto, che paghi l'imposta.
tolto: E dove il creditore non adempia alla ingiunzione, l'esattore resta surrogato di diritto negli atti esecutivi gia' iniziati e li continuera' con le forme e con le norme della presente legge.
tolto: Agli effetti della distribuzione del prezzo degli immobili espropriati, deve considerarsi per anno in corso di cui all'art. 1962 del Codice civile, quello nel quale avviene la trascrizione dell'avviso d'asta dell'esattore, od in mancanza dell'avviso d'asta, dalla trascrizione della sentenza di vendita.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1897-01-21;22~art1 · fonte del testo
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