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Il ministro del tesoro potra' valersi della facolta' conferitagli dall'art. 3 della legge 4 aprile 1912, n. 297, anche per le spese autorizzate con l'art. 2 della presente legge, venendo fissato il limite delle anticipazioni per gli esercizi finanziari 1912-913 e 1913-914 rispettivamente in undici ed in otto milioni di lire.
Testo in vigore dal 23 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
