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[1]I funzionari delle RR. avvocature non possono occupare altri pubblici impieghi, ne' esercitare la mercatura od altra professione qualunque, ne' esercitare l'ufficio di arbitro.

[2]Presso gli uffici delle Regie avvocature puo' essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle funzioni di avvocato e di procuratore.

[3]La pratica non da' alcun titolo per l'ammissione nella carriera delle Regie avvocature e non puo' durare oltre due anni.

Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;485~art9 · fonte del testo

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