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[1]Le promozioni di grado di tutto il personale delle regie avvocature erariali, compreso quello della carriera d'ordine, si fanno esclusivamente per merito fra i funzionari del grado inferiore.
[2]In difetto di funzionari promovibili nel grado di sostituto avvocato erariale, sara' provveduto alle eventuali vacanze nei posti di sostituto avvocato generale e di vice-avvocato scegliendo fra i magistrati di pari grado, compresi nella lista di avanzamento.
[3]Il vice avvocato generale erariale e' scelto, per merito, tra i RR. avvocati erariali distrettuali, ed eventualmente, tra i sostituti avvocati generali di 1ª classe e vice-avvocati erariali di 1ª classe.
Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 8 agosto 1913
