Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli attuali sostituti procuratori erariali, laureati in giurisprudenza, saranno ammessi nel biennio successivo all'approvazione della presente legge ad un esame teorico-pratico, per comprovare la loro idonita' all'ufficio di sostituto avvocato erariale. Coloro che riporteranno almeno sette decimi in ciascuna materia di esame, concorreranno ad un terzo dei posti di sostituto avvocato erariale di 2ª classe, alternativamente con i sostituti avvocati erariali aggiunti.
[2]Gli attuali praticanti delle avvocature erariali potranno esporsi ai concorsi di esame teorico-pratico, di cui all'art. 7, senza che ne siano impediti da limite di eta'.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]CARCANO.
[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
