Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nulla e' innovato al disposto degli articoli 5, 6, 8, 13, 14 e 15 del regolamento approvato col Regio decreto 16 gennaio 1876, n. 2914.
[2]Tutte le altre disposizioni di quel regolamento sono abrogate.
Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
