Art. 7
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[1]Il ministro degli affari esteri avra' facolta' di effettuare con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, per il migliore andamento del servizio, passaggi di funzionari dall'uno all'altro ruolo, nei limiti e colle guarentigie di cui agli articoli seguenti.
[2]I funzionari non avranno diritto di opporsi a siffatto provvedimento, che sara' preso con decreto Reale.
Testo in vigore dal 11 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
