Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1923 al 16 dicembre 2009. 186 parole tolte, 19 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Alle carriere diplomatica e consolare si accede, salvo l'eccezione di cui all'art. 5 della presente legge, previo concorsi per esami aperti separatamente per gli addetti di legazione e gli addetti consolari.
tolto: Le condizioni per l'ammissione al concorso sono le seguenti:
tolto: a) la cittadinanza italiana;
tolto: b) l'eta' non minore di anni 20, ne' maggiore di 30;
tolto: c) l'avere soddisfatto agli obblighi del servizio militare;
tolto: d) l'essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualunque clima, provata con certificati medici militari designati dal Ministero degli affari esteri ad eseguire la visita;
tolto: e) l'avere sempre tenuto lodevole condotta ed essere di civile condizione;
tolto: f) l'avere ottenuto la laurea in legge in una universita' del Regno, oppure l'attestato di licenza degli istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830;
tolto: g) LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 17 DICEMBRE 1922aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. tolto: 1774.
tolto: L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione.
tolto: Non si possono indire concorsi per l'ammissione alle due carriere se non per il numero dei posti vacanti in ciascun ruolo.
tolto: Non si potra' rimanere addetti quando si sia sorpassata l'eta' di 35 anni. aggiunto: 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1907-06-09;298~art2 · fonte del testo
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