Art. 2
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[1]Alle carriere diplomatica e consolare si accede, salvo l'eccezione di cui all'art. 5 della presente legge, previo concorsi per esami aperti separatamente per gli addetti di legazione e gli addetti consolari.
[2]Le condizioni per l'ammissione al concorso sono le seguenti:
- a)la cittadinanza italiana;
- b)l'eta' non minore di anni 20, ne' maggiore di 30;
- c)l'avere soddisfatto agli obblighi del servizio militare;
- d)l'essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualunque clima, provata con certificati medici militari designati dal Ministero degli affari esteri ad eseguire la visita;
- e)l'avere sempre tenuto lodevole condotta ed essere di civile condizione;
- f)l'avere ottenuto la laurea in legge in una universita' del Regno, oppure l'attestato di licenza degli istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830;
- g)((LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 17 DICEMBRE 1922, N. 1774)).
[3]L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione.
[4]Non si possono indire concorsi per l'ammissione alle due carriere se non per il numero dei posti vacanti in ciascun ruolo.
[5]Non si potra' rimanere addetti quando si sia sorpassata l'eta' di 35 anni.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1923 al 16 dicembre 2009
