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[1]Gli ufficiali diplomatici e gli ufficiali consolari di prima categoria possono essere, con decreto Reale o con decreto Ministeriale, a seconda che si tratti di funzionari nominati dal Re o dal ministro, collocati a disposizione del Ministero, quando per motivi di guerra, per altre cause indipendenti dalla loro volonta', o per decisione del ministro estranea al merito dei loro servizi, devono cessare temporaneamente dalle proprie funzioni all'estero.

[2]Nessuno degli ufficiali anzidetti puo' rimanere a disposizione del Ministero quando siano venute meno le cause che hanno provocato tale provvedimento. Il periodo di tempo, nel quale i medesimi potranno rimanere in tale posizione, non potra' eccedere il biennio.

[3]Il biennio della disposizione puo' essere, in via eccezionale, prorogato per un altro solo anno con decreto, accompagnato da relazione motivata. Qualora trascorso questo periodo non sia altrimenti disposto, il funzionario sara' collocato in aspettativa per motivi di servizio e poi in disponibilita'.

Testo in vigore dal 11 giugno 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-09;298~art12 · fonte del testo

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