(( Per promuovere e assistere iniziative in tutti i comparti economici conformi al piano e ai programmi sia direttamente sia attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, e' autorizzata la costituzione di una societa' finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del Codice civile. Ai fini di cui al comma 1, la societa' finanziaria potra':

  • a)assumere partecipazioni in societa' o enti, costituiti o da costituire;
  • b)prestare assistenza finanziaria, tecnica e organizzativa a favore delle imprese e degli enti. Collateralmente e compatibilmente con la realizzazione dello scopo primario di cui al comma 1, la societa' potra' altresi' assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli, nonche' la gestione di speciali fondi comunitari, nazionali e regionali. In tale ambito la societa' potra' inoltre prestare assistenza finanziaria a enti territoriali e autonomi o a enti strumentali degli stessi, organizzando la provvista per il conseguimento dei loro fini istituzionali e collaborando, ove richiesta, alla relativa somministrazione. Alla sottoscrizione del capitale della societa' e dei successivi aumenti possono concorrere la regione Sardegna, che puo' avvalersi anche di appositi stanziamenti, enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonche', in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale, banche, societa' private, associazioni o singoli. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sara' determinato dall'assemblea ma non potra', comunque, essere superiore a otto. Alla regione e' riservata la nomina della meta' degli amministratori e, tra questi, del presidente. Alla regione e' riservata la nomina del presidente del collegio sindacale. Lo statuto disciplinera' la procedura di nomina dei restanti componenti degli organi sociali. 9. Sono estese alla societa' finanziaria tutte le agevolazioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)) 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 agosto 1997, n.266

2

La L. 7 agosto 1997, n.266 ha disposto (con l'art. 30 comma 2) che "Le disposizioni concernenti gli organi della societa' di cui all'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo delle cariche successivo alla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo vigente dal 11 agosto 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 agosto 1997

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1971 al 11 agosto 1997. 212 parole tolte, 160 parole aggiunte in 3 capoversi.

Per promuovere tolto: ed assistere le iniziative economiche e, particolarmente, le iniziative industriali aggiunto: e assistere iniziative in tutti i comparti economici conformi al piano tolto: ed ai programmi, sia direttamente che aggiunto: e ai programmi sia direttamente sia attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, e' autorizzata la costituzione di una societa' finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del tolto: codice civile. A tal fine aggiunto: Codice civile. Ai fini di cui al comma 1, la societa' finanziaria potra':

a) assumere partecipazioni in societa' o enti, costituiti o tolto: costituendi aggiunto: da costituire;

b) prestare assistenza finanziaria, tecnica tolto: ed aggiunto: e organizzativa a favore delle tolto: societa' o enti ai quali partecipa aggiunto: imprese e degli enti. Collateralmente e compatibilmente tolto: alla aggiunto: con la realizzazione dello scopo primario tolto: precisato nel primo comma aggiunto: di cui al comma 1, la societa' potra' tolto: assumere speciali aggiunto: altresi' assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singolitolto: .aggiunto: , nonche' la gestione di speciali fondi comunitari, nazionali e regionali. In tale ambito la societa' potra' inoltre prestare assistenza finanziaria a enti territoriali e autonomi o a enti strumentali degli stessi, organizzando la provvista per il conseguimento dei loro fini istituzionali e collaborando, ove richiesta, alla relativa somministrazione. Alla sottoscrizione del capitale della societa' e dei successivi aumenti possono concorrere la tolto: Regione autonoma della Sardegna - aggiunto: regione Sardegna, che puo' avvalersi anche tolto: degli stanziamenti previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dal piano -, enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di enti aggiunto: di appositi stanziamenti, enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari tolto: nonche' -aggiunto: , nonche', in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale tolto: - singoli o societa' private. Alla Regioneaggiunto: , banche, societa' private, associazioni o singoli. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sara' determinato dall'assemblea ma non potra', comunque, essere superiore a otto. Alla regione e' riservata la nomina tolto: di almeno meta' dei componenti del consiglio di amministrazione aggiunto: della meta' degli amministratori e, tra questi, del presidente. tolto: In complesso, alla Regione ed agli enti pubblici o di diritto pubblico e' riservata la nomina di tre quarti di tali componenti. Alla Regione e' del pari aggiunto: Alla regione e' riservata la nomina del presidente del collegio sindacale. tolto: Il bilancio annuale della societa' finanziaria, chiuso il 30 giugno di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, alla Regione, per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo aggiunto: Lo statuto disciplinera' la procedura di nomina dei restanti componenti degli organi sociali. 9. Sono estese alla societa' finanziariatolto: , le esenzioni ed agevolazioni fiscali che le vigenti disposizioni accordano alle societa' industriali operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni; nonche' le esenzioni prevedute nell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133, in relazione all'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965 aggiunto: tutte le agevolazioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. tolto: 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, n. 123. aggiunto: 601

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 agosto 1997, n.266

    La L. 7 agosto 1997, n.266 ha disposto (con l'art. 30 comma 2) che "Le disposizioni concernenti gli organi della societa' di cui all'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo delle cariche successivo alla data di entrata in vigore della presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-06-11;588~art29 · fonte del testo

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