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Costituzionale
Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna
Legge 11 giugno 1962, n. 588
Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
- Aggiornato al
- 11 agosto 1997
- Articoli
- 39
- Versioni storiche
- 41
Titolo I — Organi di programmazione e di attuazioni degli interventiartt. 1-9
- Art. 1Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo…
- Art. 2Le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi ordinari e…
- Art. 3Ogni deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in attuazione della…
- Art. 4La Regione predispone avvalendosi di suoi organi tecnici, che opereranno d'intesa, con la…
- Art. 5L'attuazione del piano e' delegata alla Regione autonoma della Sardegna. Dopo…
- Art. 6Allo scopo di assicurare il coordinamento anche in fase di esecuzione del piano e dei…
- Art. 7Per l'attuazione della presente legge, oltre il prefinanziamento di 5 miliardi, sono…
- Art. 8Fanno carico agli stanziamenti di cui alla presente legge gli oneri per gli interventi di…
- Art. 9In relazione alle esigenze tecniche degli interventi, possono essere assunti impegni…
Titolo II — Disposizioni di carattere particolareartt. 10-39
Capo I — Direttive di intervento
Capo II — Formazione professionale
Capo III — Trasporti
Capo IV — Edilizia e sistemazione ambientale
Capo V — Interventi per lo sviluppo agricolo
- Art. 15Nel settore dell'agricoltura il piano deve proporsi il miglioramento quantitativo e…
- Art. 16La Regione puo' autorizzare gli enti di bonifica e di colonizzazione a contrarre mutui…
- Art. 17Gli oneri per l'attuazione dei piani di sistemazione previsti dall'articolo 16, lettera…
- Art. 18I poteri attribuiti all'autorita' amministrativa, dall'articolo 847 del Codice civile…
- Art. 19Per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale, il contributo previsto…
- Art. 20Ferme restando le norme previste dall'articolo 38 e successivi del regio decreto 13…
- Art. 21Per la concessione dei contributi di miglioramento fondiario, le eventuali differenze fra…
- Art. 22La Regione finanziera' l'acquisto, per la propria Azienda delle foreste demaniali, di…
- Art. 23E' autorizzata l'assunzione degli oneri relativi alla sistemazione di terreni non…
- Art. 24Al fine di promuovere e favorire le cooperative di mercato costituite fra i produttori…
- Art. 25Per tutta la durata della presente legge e al fini della sua attuazione, saranno…
Capo VI — Interventi per lo sviluppo industriale
- Art. 26Allo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse minerarie della Sardegna, e'…
- Art. 27Nel settore dell'industria tanto il piano quanto i programmi devono indirizzare gli…
- Art. 28E' autorizzata l'assunzione della parte di oneri, non esperta dal contributo della Cassa…
- Art. 29Per promuovere e assistere iniziative in tutti i comparti economici conformi al piano e…
- Art. 30Previa autorizzazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno possono essere…
- Art. 31Previa autorizzazione del Comitato dei ministri, possono essere concessi contributi per…
- Art. 32Alle aziende a partecipazione statale che attuano il piano di investimenti di cui al…
- Art. 33Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 26, 28, 30 e 31 sono concedibili anche per…
Capo VII — Interventi nei settori della pesca, dell'artigianato, del commercio e del turismo
- Art. 34E' autorizzata la concessione di contributi fino a un massimo del 40 per cento della…
- Art. 35Sono autorizzati, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge, interventi…
- Art. 36E' autorizzata la costituzione presso un istituto di credito, in base ad apposita…
- Art. 37Al fine di rafforzare la struttura commerciale della Regione saranno disposti interventi…
- Art. 38E' autorizzata la concessione di contributi, in misura non superiore al 4,50 per cento…
- Art. 39Al prefinanziamento di 5 miliardi previsto dall'articolo 7 si fa fronte con un'aliquota…
