E' autorizzata la concessione di contributi in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:

  • a)per la sistemazione o ricostruzione di abitazioni malsane o precarie;
  • b)per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti. Per la concessione di mutui di favore destinati al finanziamento del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sono autorizzate anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposita convenzione, soggetta all'approvazione del Ministro per il tesoro, da stipularsi tra la Regione e gli istituti medesimi. I benefici di cui ai precedenti commi, limitatamente alla lettera a), sono riservati a persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli istituti per le case popolari.

Testo vigente dal 3 luglio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-06-11;588~art14 · fonte del testo

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