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Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della societa' Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione ((dell'articolo 3, comma 9-bis)), l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale ((o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni)) comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. ((La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5)). (( Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalita' diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito. )) L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonche' per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. ((In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha applicato la sanzione.)) (( L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui e' venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilita' previsti dall'articolo 3. ))

Testo in vigore dal 19 dicembre 2010 al 6 ottobre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 2010 al 19 dicembre 2010. 13 parole tolte, 153 parole aggiunte.

… della societa' Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione tolto: della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo aggiunto: dell'articolo 3, comma tolto: 8 aggiunto: 9-bis, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del … conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale aggiunto: o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal … medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postaleaggiunto: , ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP aggiunto: o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalita' diverse tolto: dal bonifico bancario o postale aggiunto: da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal … 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231aggiunto: . In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha applicato la sanzione. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui e' venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilita' previsti dall'articolo 3.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art6 · fonte del testo

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