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[1]Il Comune e' autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalita' dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.
[2]Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve darne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprieta' singolarmente, se proprietari della intera zona o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, che il Comune stabilira' in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.
[3]Gli inviti di cui al presente articolo, saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali o comunque individuati con i normali mezzi di indagine.
[4]Qualora nel termine fissato dal Comune non si sia costituito il consorzio fra tutti i proprietari di una area indicata nei piano particolareggiato e dei relativi distacchi, ma uno o piu' dei detti proprietari si obblighino alla edificazione o ricostruzione dell'area secondo la prevista, destinazione e forniscano idonea garanzia, il Comune potra' procedere per conto di questi proprietari ella espropriazione della parte dell'eta' e dei relativi distacchi di proprieta' degli altri con le norme della presente legge.
[5]Tra piu' interessati che si obblighino come sopra e presentino idonea garanzia hanno la preferenza coloro che, riuniti in consorzio o singolarmente, siano proprietari della maggiore superficie, sempre comprendendosi in questa tanto l'area fabbricabile quanto quella da destinarsi a distacchi.
Testo in vigore dal 4 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
