Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1941 al 16 dicembre 2009. 275 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il Comune e' autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalita' dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.
tolto: Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve darne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprieta' singolarmente, se proprietari della intera zona o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, che il Comune stabilira' in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.
tolto: Gli inviti di cui al presente articolo, saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali o comunque individuati con i normali mezzi di indagine.
tolto: Qualora nel termine fissato dal Comune non si sia costituito il consorzio fra tutti i proprietari di una area indicata nei piano particolareggiato e dei relativi distacchi, ma uno o piu' dei detti proprietari si obblighino alla edificazione o ricostruzione dell'area secondo la prevista, destinazione e forniscano idonea garanzia, il Comune potra' procedere per conto di questi proprietari ella espropriazione della parte dell'eta' e dei relativi distacchi di proprieta' degli altri con le norme della presente legge.
tolto: Tra piu' interessati che si obblighino come sopra e presentino idonea garanzia hanno la preferenza coloro che, riuniti in consorzio o singolarmente, siano proprietari della maggiore superficie, sempre comprendendosi in questa tanto l'area fabbricabile quanto quella da destinarsi a distacchi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-01-23;173~art4 · fonte del testo
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