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[1]Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.
[2]Il comune di Bolzano provvedera' alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere comprendenti la planimetria particolareggiata della zona l'elenco delle proprieta' soggette ad espropriazioni od a vincolo.
[3]Il piano particolareggiato interessante gli impianti ferroviari dovra' essere previamente concordato con l'Amministrazione delle ferrovie dello stato.
[4]I piani particolareggiati di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.
[5]La pubblicazione dei piani particolareggiati sara' effettua per opera del comune di Bolzano a mano a mano che se ne presenti l'opportunita' e se ne preveda la prossima realizzazione.
[6]La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.
[7]L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sara' data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici.
Testo in vigore dal 4 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
