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Nell'esecuzione del piano regolatore di ampliamento, il comune di Cremona potra' valersi delle facolta' di cui all'articolo 34 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, relativamente alle zone laterali segnate nel piano su detto. In tale caso, ed inoltre qualora agli effetti del contributo di cui al precedente articolo 14 talune aree risultassero di difficile edificabilita', il Comune, a richiesta degli interessati, avra' l'obbligo di procedere all'espropriazione delle aree stesse in conformita' alla precitata legge del 25 giugno 1865, n. 2359.
Testo in vigore dal 26 maggio 1930 al 11 gennaio 1938
