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[1]Per gli immobili compresi entro la prima zona suindicata, il contributo di cui agli articoli 77, 78 ed 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, verra' sostituito dal contributo di miglioria che il Comune avra' facolta' di istituire ed applicare in base al R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, sulle finanze locali, previa omologazione del Ministero delle finanze.
[2]I proprietari d'immobili sui quali, oltre alle vie o piazze, siano nel piano regolatore progettati i portici, dovranno, oltre al contributo suindicato, cedere al pubblico transito senza indennita' le zone destinate ai suddetti portici.
Testo in vigore dal 26 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
