Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nelle zone destinate a villini le costruzioni dovranno essere isolate dalle vie, con distacco dal filo stradale e dai confini non inferiore a m. 4. Dovranno essere composte da non piu' di due piani oltre il piano terreno sopraelevato dal suolo, e non potranno coprire una superficie maggiore di mq. 100, piu' un quinto della superficie totale dell'area sulla quale sorgono.

[2]Potra' essere permessa qualche parziale sopraelevazione quando questa contribuisca al decoro del fabbricato e comunque per uno spazio non superiore ai due terzi della superficie coperta.

[3]Le costruzioni dovranno avere vedute a prospetto su tutte le fronti ed essere circondate da spazi coltivati a giardino, nel quale sara' permesso di costruire locali accessori e di servizio, costituiti dal solo piano terreno e in giusto rapporto di proporzioni con le misure del fabbricato principale e dell'area riservata a giardino.

[4]Ogni villino non potra' avere una superficie coperta minore di mq. 130.

Testo in vigore dal 9 luglio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1152~norme-art3 · fonte del testo

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