Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 257 parole tolte, 23 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: a) Lungo le strade aventi larghezza di metri venti, o piu' si potra' fabbricare sul limite di esse. Lungo quelle di larghezza inferiore anche se gia' esistenti, non si potranno elevare nuove costruzioni ne' ricostruzioni o sopraelevazioni delle esistenti ad una distanza minore di 10 metri dall'asse delle strade pubbliche.
tolto: Nel tratto della strada centrale che va dalla piazza ellettica al confine orientale del comune di Genova, tale distanza non potra' essere minore di metri venti.
tolto: Quest'obbligo non riflette pero' le strade al di la' delle quali trovasi immediatamente il mare, un pubblico giardino od altro spazio inedificabile per fatto del piano;
tolto: b) ciascun fabbricato dovra' distare dagli altri lati dello scomparto di non meno del quarto della lunghezza della fronte parallela al lato che si considera ed in ogni caso non meno di sei metri;
tolto: c) la dimensione degli scomparti nel senso parallelo alla strada dovra' essere tale da permettere che, oltre i dovuti distacchi, il fabbricato abbia un fronte non minore di metri 15;
tolto: d) i lati del minimo rettangolo circoscritto alle piante dei nuovi caseggiati non dovranno eccedere i 40 metri. Potranno pero' essere ammesse piante di dimensioni maggiori nel caso di edifizi pubblici o di edifici speciali, come Chiese, Teatri, Collegi, od anche di altri edifizi da costruire intorno alle piazze con carattere di ornamento architettonico per le stesse;
tolto: e) nel caso che uno scomparto sia sistemato ad un livello piu' alto della strada e dello scomparto vicino la parte relativa di distacco dovra' aumentarsi del terzo del dislivello fra i due distacchi.aggiunto: Norme-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-06-28;667~norme-art3 · fonte del testo
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