Art. 7
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[1]((L'indennita' di espropriazione per opere di piano regolatore sara' determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso di 3,66 se trattasi di terreni, capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50% al 7%, sempre che il valore dedotto dall'imponibile, o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario, l'indennita' di espropriazione sara' costituita dallo stesso valore venale.
[2]Nella determinazione del valore venale, dovra' tenersi conto del puro valore normale di scambio dell'immobile ed escludersi qualsiasi coefficiente di valore, in piu' o in meno, che direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dall'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano)).
Testo in vigore dal 8 novembre 1938 al 16 dicembre 2009
