Art. 7
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[1]L'indennita' di espropriazione per opere di piano regolatore sara' determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto, capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della localita'.
[2]Nella determinazione delle indennita' di espropriazione dovra' tenersi conto del puro valore dell'immobile considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilita' del terreno sul quale esso insiste, derivante dal presente piano, e dovra' essere escluso qualsiasi coefficiente di valore, in piu' o in meno, che direttamente o indirettamente, mediatamente od immediatamente, dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.
Testo in vigore dal 28 marzo 1934 al 8 novembre 1938
