Art. 19
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[1]La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui soli trapassi di proprieta' al comune di Milano per l'esproprio e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore generale approvato con la presente legge, e' stabilita nella misura fissa di L. 10 per ogni atto ed ogni trascrizione.
[2]Il privilegio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo e' limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso posti in essere entro il termine di venticinque anni a decorrere dalla pubblicazione della presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 28 settembre 1934, n. 1663, convertito senza modificazioni dalla L. 17 dicembre 1934, n. 2118, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 19 della legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, si applicano anche agli atti di trasferimento di immobili a favore di enti o privati che provvedono alle ricostruzioni in luogo e vece del Comune in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa, stipulate per la esecuzione del piano regolatore previsto da detta legge". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la suindicata modifica non si estende alle tasse gia' pagate, e nemmeno a quelle gia' accertate anche se non ancora pagate.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1934 al 16 dicembre 2009
