Art. 19
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[1]La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui soli trapassi di proprieta' al comune di Milano per l'esproprio e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore generale approvato con la presente legge, e' stabilita nella misura fissa di L. 10 per ogni atto ed ogni trascrizione.
[2]Il privilegio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo e' limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso posti in essere entro il termine di venticinque anni a decorrere dalla pubblicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 28 marzo 1934 al 23 ottobre 1934
