Art. 4 (Allegato A)
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[1]Quando per effetto dell'esecuzione di un piano regolatore una parte di un edificio venga ad essere offerta alla pubblica vista, e costituisca a giudizio del Comune un deturpamento che torni a disdoro della citta', particolarmente nei riguardi della importanza che vengono ad assumere i luoghi per effetto della esecuzione del piano, sara' facolta' del Comune intimare ai proprietari di variare i prospetti secondo un progetto da approvarsi dal Comune.
[2]Il Comune potra' imporre l'esecuzione del rifacimento entro un termine stabilito.
[3]In caso di rifiuto il Comune avra' facolta' di procedere allo esproprio dell'intero edificio corrispondendo una indennita' determinata secondo le norme contenute nella legge che approva piano.
Testo in vigore dal 28 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
