Art. 5 (Allegato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1934 al 16 dicembre 2009. 241 parole tolte, 24 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Salvo le altre norme edilizie che il Comune potra' formulare, per le aree destinate nel piano a fabbricazione rada dovranno rispettarsi le norme seguenti:
tolto: a) per le aree indicate con X: gli edifici non dovranno occupare piu' di un terzo dell'area totale, e non dovranno essere formati da piu' di tre piani;
tolto: b) per le aree indicate con Y: non potranno costruirsi che edifici isolati; la loro minima distanza sara' di m. 10, lo sviluppo delle fronti non potra' superare m. 30; gli edifici non potranno contenere piu' di quattro piani;
tolto: c) per le aree indicate con V: gli edifici non dovranno occupare piu' di un quinto dell'area, e non dovranno essere formati da piu' di tre piani;
tolto: d) le aree indicate con V°: gli edifici non dovranno occupare piu' di un quinto dell'area: non potranno superare l'altezza di m. 16; la loro cubatura non potra' superare 2500 metri cubi ogni 1000 metri quadrati di superficie del lotto fabbricabile;
tolto: e) per le aree indicate con W: gli edifici non dovranno occupare piu' di un quarto dell'areo e non potranno essere formati da piu' di tre piani;
tolto: f) per le aree indicate con Z: le fronti dei fabbricati dovranno costruirsi parallelamente alla linea stradale arretrandosi da essa secondo quanto e' indicato sui tipi.
tolto: Tutte le aree che per effetto delle disposizioni contenute in questo articolo restano libere da fabbricati dovranno sistemarsi a giardino.
tolto: Visto, il Ministro per i lavori pubblici:
tolto: Di Crollalanza.aggiunto: Allegato A-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1934-02-19;433~allegato-a-art5 · fonte del testo
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